Coronavirus: Decreto Legge del 7 ottobre 2020

Con delibera del Consiglio dei Ministri il Governo ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. In conseguenza della proroga, è stato poi emanato il Decreto Legge del 7 ottobre 2020 che estende la validità delle disposizioni contenute nel Dpcm del 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020 e introduce nuove misure urgenti di contenimento.

 

In particolare, dall’8 al 15 ottobre:

  • è obbligatorio indossare le mascherine non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma anche in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e all’aperto; si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
  • rimangono in vigore i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali e le linee guida per il consumo di cibi e bevande;
  • da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva;
  • le Regioni possono introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, non possono invece adottare norme meno restrittive di quelle emanate dal Governo, salvo specifiche eccezioni concordate con il Ministro della Salute.

Il Ministero dell’Interno ha inoltre emesso la Circolare dell’11.10.2020, che fornisce alcuni chiarimenti relativamente alle disposizioni previste nel Decreto Legge del 7 ottobre 2020; in particolare:

  • l’obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi all’aperto in cui non sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi è valido per coloro che svolgono attività motoria (camminata), ma non per coloro che abbiano in corso l’attività sportiva (corsa);
  • l’eventuale offerta di attività di ballo da parte di esercenti di altra tipologia rispetto alle discoteche all’aperto e al chiuso (ristoranti, bar, pub e simili) è altrettanto interdetta e, pertanto, passibile di sanzioni.
Vai ad inizio pagina