Dpcm del 2 marzo 2021: le misure in vigore dal 6 marzo al 6 aprile

Il Governo ha emanato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 2 marzo 2021, che prescrive le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 e di contrasto alla pandemia, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, a livello regionale e nazionale. Il Ministero della Salute classifica con apposite ordinanze le regioni italiane all’interno di diversi scenari di rischio epidemiologico sulla base del monitoraggio dei dati, in base ai quali si applicano misure di contenimento via via più restrittive all’aumentare del livello di rischio. Di seguito una sintesi di tutte le nuove disposizioni previste a livello nazionale e per ciascuna zona di rischio, sulla base del nuovo Dpcm e del Decreto Legge del 12 marzo 2021.

CON ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 12 MARZO 2021, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA È CLASSIFICATA IN ZONA ROSSA  A PARTIRE DAL 15 MARZO. IL MINISTERO DELLA SALUTE, TRAMITE ORDINANZA DEL 26 MARZO 2021, HA PROROGATO QUESTA CLASSIFICAZIONE PER L’INTERA REGIONE FINO AL 6 APRILE.

 

🇮🇹 Misure valide su tutto il territorio nazionale 🇮🇹

DISPOSITIVI E MISURE DI PROTEZIONE

• È obbligatorio sull’intero territorio nazionale avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

• Sono esonerati dall’obbligo di mascherina:

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro.

• È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

• Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

• Insieme all’utilizzo delle mascherine anche la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’igiene costante e accurata delle mani sono misure di protezione fondamentale.

 

QUARANTENA E ISOLAMENTO

• I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

• I soggetti sottoposti alla quarantena e risultati positivi al Coronavirus hanno l’obbligo di rimanere presso propria abitazione.

 

SPOSTAMENTI

• Vietati gli spostamenti tra Regioni o Province autonome diverse fino al 27 marzo 2021.

• Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.

 

 

🔴 Misure Zona Rossa 🔴

Sono classificate in “Zona Rossa” le Regioni, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3 (indice Rt tra 1,25 e 1,50), con livello di rischio almeno moderato.

SULLA BASE DEL DECRETO LEGGE DEL 12 MARZO 2021, NEI GIORNI 3, 4 E 5 APRILE, LE REGOLE PREVISTE PER LA ZONA ROSSA SI APPLICANO SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE (AD ECCEZIONE DELLE REGIONI CHE SI COLLOCANO IN ZONA BIANCA). Solo in questi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso un’unica abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nella medesima, che potranno essere accompagnate senza limiti numerici da minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e dalle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

 

SPOSTAMENTI

• È vietato ogni spostamento, sia nel proprio Comune che verso altri Comuni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

• Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra.

• È consentito lo spostamento per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.

• Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

• Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

 

BAR E RISTORAZIONE

• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.

• Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i bar e altri esercizi simili senza cucina l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

• È eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI

• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

• Chiusi i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

• Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

 

SERVIZI ALLA PERSONA

• Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona ad eccezione delle lavanderie, tintorie e servizi pompe funebri.

• Chiusi barbieri e parrucchieri.

 

ATTIVITÀ LAVORATIVA

• I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

 

SCUOLA

• Sospensione dell’attività in presenza e didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Sono sospesi anche i servizi educativi per la fascia 0-3 anni. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

• È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università

 

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

• Sono sospesi tutte tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, salvo quelli riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP.

• Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale, nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri.

• Sono vietate anche l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte nei centri sportivi all’aperto.

 

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

• Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.

 

TEATRI, CINEMA, SALE DA CONCERTO

• Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale te concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

 

Negli ambiti non indicati si applicano le misure disposte sull’intero territorio nazionale e per la Zona Gialla.

 

 

🟠 Misure Zona Arancione 🟠

Sono classificate in “Zona Arancione”: le Regioni, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 (indice Rt tra 1 e 1,25), con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 (indice Rt inferiore a 1) con livello di rischio alto.

SULLA BASE DEL DECRETO LEGGE DEL 12 MARZO 2021, DAL 15 MARZO AL 6 APRILE 2021, NELLE REGIONI CHE SI COLLOCANO IN ZONA ARANCIONE SULLA BASE DEI DATI EPIDEMIOLOGICI SOPRA RIPORTATI, SI APPLICANO LE REGOLE RELATIVE ALLA ZONA ROSSA, SE L’INCIDENZA SETTIMANALE DEI CONTAGI È SUPERIORE A 250 CASI OGNI 100.000 ABITANTI

 

SPOSTAMENTI

• È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

• È consentito, una sola volta al giorno, all’interno dello stesso Comune, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé senza limitazioni i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono

• Sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

• Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra.

 

BAR E RISTORAZIONE

• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.

• Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i bar e altri esercizi simili senza cucina l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

• È eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

 

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

• Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche
dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.

 

TEATRI, CINEMA, SALE DA CONCERTO

• Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale te concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

 

Negli ambiti non indicati si applicano le misure disposte sull’intero territorio nazionale e per la Zona Gialla.

 

 

🟡 Misure Zona Gialla 🟡 

Sono classificate in “Zona Gialla” le Regioni con un’incidenza settimanale superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti che si collocano in uno scenario di tipo 1 con rischio basso o moderato, oppure con un’incidenza inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, uno scenario di tipo 1 con rischio alto, uno scenario di tipo 2 a prescindere dal rischio, o uno scenario di tipo 3 o di tipo 4 (indice Rt superiore a 1,5) con rischio basso o moderato.

SULLA BASE DEL DECRETO LEGGE DEL 12 MARZO 2021, DAL 15 MARZO AL 2 APRILE E NELLA GIORNATA DEL 6 APRILE, NELLE REGIONI CHE SI COLLOCANO IN ZONA GIALLA SULLA BASE DEI DATI EPIDEMIOLOGICI SOPRA RIPORTATI, SARANNO IN VIGORE LE REGOLE RELATIVE ALLA ZONA ARANCIONE

 

SPOSTAMENTI

• Vietati gli spostamenti dalle 22 alle 5 del mattino, se non motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Spostamenti verso abitazioni private
• È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trova nella stessa Regione, tra le ore 5 e le ore 22, a
un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno
comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone
disabilio non autosufficienti che con loro convivono.

 

BAR E RISTORANTI

• Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18.

• Massimo quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi.

• Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.

• Fino alle 22 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i bar e altri esercizi simili senza cucin e le attività specializzate in commercio al dettaglio di bevande l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI

• Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie che si trovano al loro interno.

• Esercizi commerciali di vicinato tutti aperti, con i consueti orari, nel rispetto dei protocolli e delle misure anti contagio.

• È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI E FILIERA AGRO-ALIMENTARE

• Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

 

SERVIZI ALLA PERSONA

• Le attività relative ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.

 

SCUOLA

• Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado garantiscono almeno per il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca l’attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza.

• Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa  per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

• Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, organizzate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

• Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative, dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e dei protocolli di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, e del protocollo sulla gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19, di cui all’allegato 22.

• È prevista la facoltà, con decisioni dei Presidenti di Regione, di chiudere gli istituti con ricorso alla Dad:

  • nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  • nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
  • nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

 

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

• Consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, e in forma individuale purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

• L’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento

• Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

• Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, o organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti a queste competizioni sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

• Al di fuori di tali casi, relativamente agli sport di contatto sono sospese anche l’attività sportiva dilettantistica di base e nelle scuole e l’attività formativa nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

 

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

• L’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, è consentita dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e dei flussi di visitatori, sia garantita una modalità di fruizione tale da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, anche nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni di riferimento.

• Dal 27 marzo 2021 musei aperti anche il sabato e i giorni festivi con prenotazione online o telefonica almeno con un giorno di anticipo.

 

TEATRI, CINEMA, SALE DA CONCERTO

• Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale te concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

• Dal 27 marzo 2021 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto possono svolgersi con posti a sedere preassegnati e distanziati, e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.

• La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

• Le attività possono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27, e dei protocolli o linee guida regionali, atti a prevenire il rischio di contagio.

• Quando non è possibile assicurare il rispetto di queste condizioni, gli spettacoli non sono consentiti.

 

DISCOTECHE E SALE DA BALLO

• Restano sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività in sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso.

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

• Nei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviari o regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

 

SCI

• Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP per gli allenamenti e le competizioni.

 

CONCORSI E SELEZIONI

• Sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e di quelle di abilitazione professionale, tranne nei casi in
cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica, e tranne le selezioni per il
personale medico.

• Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle PA nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova.

 

SALE GIOCHI E PARCHI TEMATICI

• Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

• Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare gli appositi protocolli di sicurezza di cui all’allegato 8.

 

CONVEGNI, CERIMONIE PUBBLICHE, RIUNIONI

• Restano sospesi i convegni e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

• Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

• Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

• Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni continuano a svolgersi in modalità a distanza; è fortemente raccomandato svolgere
anche le riunioni private in modalità a distanza.

 

FESTE E SAGRE

• Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle proprie abitazioni, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

• Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

 

LUOGHI DI CULTO

• L’accesso ai luoghi di culto è consentito senza assembramenti e nel rispetto della distanza di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone sono consentite nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (Allegati da 1 a 7 del decreto in oggetto).

 

PIAZZE E STRADE

• Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 

PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

• L’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici può avvenire soltanto rispettando il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

 

OSPEDALI E RESIDENZE PER ANZIANI

•  Per gli accompagnatori dei pazienti è vietato rimanere nelle sale di attesa dei pronto soccorso; l’accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali è consentito soltanto su autorizzazione della direzione sanitaria della struttura.

•  L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

 

LAVORO

• Confermata la prevalenza dello smart working sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato.

 

 

⚪ Misure Zona Bianca ⚪

Sono classificate in “Zona Bianca” le Regioni in cui l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1 (indice Rt inferiore a 1), con un livello di rischio basso

 

• Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli e le linee guida di settore.

• Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle
competizioni sportive.

Vai ad inizio pagina