Decreto Legge del 18 maggio 2021: nuove misure su orari degli spostamenti e ripresa delle attività

Il Governo ha emanato il Decreto Legge del 18 maggio 2021, che introduce nuove disposizioni valide su tutto il territorio nazionale a parziale modifica del Decreto Legge “Riaperture” del 22 aprile 2021, con l’anticipazione progressiva e scaglionata degli allentamenti delle restrizioni in materia di spostamenti e della ripresa delle attività ricreative, commerciali, economiche e produttive. Il decreto modifica inoltre i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della Salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Estesa anche la durata delle Certificazioni verdi per chi effettua il vaccino.

 

In particolare, il coprifuoco sarà spostato alle 23 dall’entrata in vigore del provvedimento e i centri commerciali potranno aprire nuovamente nei weekend dal 22 maggio; anticipata l’apertura delle palestre dal 1° giugno al 24 maggio, e dei parchi tematici dal 1° luglio al 15 giugno mentre resta fissata al 1° giugno la ripartenza di bar e ristoranti al chiuso: ma rispetto al vecchio decreto potranno farlo anche a cena.

Di seguito in dettaglio gli ambiti delle nuove modifiche introdotte alle disposizioni stabilite dal Decreto Legge del 22 aprile 2021.

Spostamenti

•  Nella Zona Gialla, a partire da mercoledì 19 maggio saranno vietati gli spostamenti al di fuori della propria abitazione dalle 23 alle 5, da lunedì 7 giugno il divieto sarà in vigore dalla mezzanotte alle 5, mentre da lunedì 21 giugno non saranno più applicate restrizioni di orario agli spostamenti. Nelle regioni in Zona Bianca non saranno più previste limitazioni agli spostamenti da martedì 1° giugno.

• Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.

Ristorazione

• Dal 1° giugno, nella Zona Gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, anche dopo le 18, nel rispetto degli orari di coprifuoco e delle modalità previste dai protocolli e dalle linee guida vigenti.

Attività commerciali

• A partire da sabato 22 maggio, riapertura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, per tutte le tipologie di attività che si trovano al loro interno.

Eventi sportivi

• Dal 1° giugno 2021, tutti gli eventi e le competizioni sportive di livello agonistico e non, anche non di interesse nazionale, riguardanti gli sport individuali e di squadra, possono svolgersi in presenza di pubblico in impianti all’aperto, mentre dal 1° luglio sarà consentito l’accesso degli spettatori anche in impianti al chiuso, nei limiti già fissati (capienza non superiore al 25 per cento di quella massima e comunque non superiore a 1000 persone all’aperto e 500 al chiuso).

Palestre e piscine

• A decorrere dal 1° luglio 2021 in Zona Gialla sono consentite le attività delle piscine al chiuso in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio.

• A partire dal 24 maggio 2021 in Zona Gialla sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio.

Feste e sagre

• Dal 15 giugno, in Zona Gialla, sono nuovamente consentite le feste e i ricevimenti nei luoghi al chiuso e all’aperto conseguenti alle cerimonie civili e religiose (matrimoni, battesimi, lauree); il numero degli invitati per gli eventi all’aperto e al chiuso dovrà essere stabilito dal Comitato tecnico scientifico e tutti i partecipanti dovranno avere la “certificazione verde” vale a dire o il certificato di vaccinazione, o quello di avvenuta guarigione o un tampone negativo fatto nelle 48 ore precedenti.

• Dal 15 giugno, in Zona Gialla, sono consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di linee guida e protocolli in vigore; anche in questo caso sarà necessario essere muniti della “certificazione verde” per partecipare e per l’ingresso dai territori in Zona Arancione e Rossa.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

• Dal 15 giugno possono riaprire al pubblico i centri termali e i parchi tematici e di divertimento.

Discoteche, sale giochi, bingo e centri ricreativi

• Le attività dei centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò possono riprendere a partire dal 1° luglio, mentre restano sospese le attività in sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso.

Musei e luoghi della cultura

• L’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, è consentita tutti i giorni, a condizione che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e dei flussi di visitatori, sia garantita una modalità di fruizione tale da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, anche nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni di riferimento. Il sabato e i giorni festivi è obbligatoria la prenotazione online o telefonica almeno con un giorno di anticipo, ma solo per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione.

Sci

• Gli impianti nei comprensori sciistici potranno riaprire integralmente al pubblico dal 22 maggio, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio.

I nuovi parametri delle zone

• Sono introdotte tre nuove soglie per il cambio di colore delle regioni in base all’incidenza del contagio, a prescindere dagli scenari di rischio:

  • 250 casi ogni 100.000 abitanti per la Zona Rossa, 150 per la Zona Arancione, 50 per la Zona Gialla, sotto i 50 per la Zona Bianca.

• Per uniformare i dati dovranno essere stabiliti il numero minimo di tamponi da effettuare, proporzionato ai 4 livelli di rischio legati all’incidenza, che corrispondono ad altrettanti colori:

  • in Zona Rossa andrà effettuato un minimo di 500 tamponi; in Arancione, 250; in Gialla almeno 150; in Bianca almeno 100.

• Per la valutazione delle fasce di rischio andranno inoltre valutate le criticità degli ospedali, fatto salvo il passaggio automatico in Zona Rossa con una incidenza maggiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti:

  • con un’occupazione maggiore del 30% delle terapie intensive e del 40% dei posti letto in area medica una regione finisce automaticamente in Zona Rossa, anche con un’incidenza di casi inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
  • invece con meno del 20% dei posti letto occupati in terapia intensiva e del 30% in area medica, si rimane in Zona Gialla, purché sia mantenuta un’incidenza inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Certificazioni verdi

• La validità della “Certificazione verde Covid-19” per chi effettua il vaccino è di 9 mesi a partire dalla fine del ciclo vaccinale e non più di 6 mesi come inizialmente previsto.

• La certificazione è rilasciata già dopo la prima dose, e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Questo periodo si aggiunge ai 9 mesi successivi al richiamo.

 

 

Consulta tutte le misure confermate del Decreto Legge del 22 aprile 2021 dal 26 aprile al 31 luglio

Consulta le regole in vigore in Emilia-Romagna, classificata in Zona Gialla dal 26 aprile (confermata almeno per la settimana successiva ai primi quindici giorni di validità dell’Ordinanza del Ministero della Salute dal monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità)

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