Possono essere autocertificati:

  • la data e il luogo di nascita
  • la residenza
  • la cittadinanza
  • il godimento dei diritti civili e politici
  • lo stato civile
  • lo stato di famiglia
  • l’esistenza in vita
  • la nascita del figlio
  • il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • l’iscrizione in albi o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni
  • l’appartenenza ad ordini professionali
  • il titolo di studio, esami sostenuti
  • la qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • il possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
  • lo stato di disoccupazione qualità di pensionato e categoria della pensione qualità di studente qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore,e simili
    l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • l’assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • la non conoscenza di procedimenti penali a proprio carico
  • la qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • la non sussistenza dello stato di liquidazione o di fallimento e di domanda di concordato.

Anche a soggetti privati (banche, assicurazioni) se lo consentono, è possibile produrre l’autocertificazione.
Fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli stati, qualità personali o fatti, non compresi nel precedente elenco, sono comprovati dall’interessato, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
L’autenticazione della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, si intende soddisfatta, attraverso la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, o mediante la procedura semplificata, con invio delle medesime unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

L’autenticazione della firma da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco, è necessaria solamente nei seguenti casi:

  • se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà viene presentata ai privati;
  • se tali atti sono presentati agli organi della pubblica amministrazione ed a gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Non sono sostituibili con l’autocertificazione i seguenti documenti:

  • certificati medici, sanitari, veterinari;
  • i certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
  • brevetti e marchi.

Sono sempre acquisiti d’ufficio dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi i certificati relativi a stati, qualità o fatti personali che possono essere autocertificati.

Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali previste.

L’autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari.
I cittadini extracomunitari possono rendere autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili da soggetti pubblici italiani.
Se la firma sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio è autenticata si applica una marca da bollo da € 16,00 e si percepisce il diritto di segreteria di € 0,50. L’autentica delle sottoscrizioni avviene senza appuntamento durante l’orario di apertura dell’ufficio.

Scarica i moduli di autocertificazione

Normativa di riferimento: DPR n. 445 del 28/12/2000, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Informazioni
Ufficio Anagrafe, corso Italia 76, San Giovanni in Persiceto (BO)
Referente: Chiara Zocca
recapiti
telefono: 051.6812000, dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30 il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.00
e-mail: anagrafe@comunepersiceto.it
PEC: anagrafe_statocivile.persiceto@cert.provincia.bo.it

Responsabile del procedimento:
Moira Landi, tel. 051.6812750, moira.landi@comunepersiceto.it
Titolare del potere sostitutivo:
Diego Baccilieri, tel. 051.6812720, diego.baccilieri@comunepersiceto.it


Torna alla pagina dell’Ufficio Anagrafe