Decreto Legge del 21 settembre: Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Il Governo ha emanato il Decreto Legge del 21 settembre 2021 che introduce le nuove disposizioni per regolamentare l’utilizzo del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati che entreranno in vigore dal 15 ottobre; il decreto prescrive inoltre misure per prezzi calmierati dei tamponi e modifiche nella validità dei Green Pass per alcune casistiche.

 

 

In particolare il nuovo decreto stabilisce:

  • dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possedere ed esibire la Certificazione verde Covid-19 per accedere al luogo di lavoro per tutto il personale della sfera pubblica e per tutti i lavoratori del settore privato: nel lavoro pubblico riguarderà dipendenti delle amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti, compresa la Consob e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, e tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa in un’amministrazione pubblica, anche se con contratti esterni;
  • nello stesso periodo, obbligo di Green Pass anche per magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie nell’accesso agli uffici giudiziari, ma non sarà richiesto per avvocati, consulenti, periti e ausiliari del magistrato nell’accesso alle aule di tribunale;
  • sia nel pubblico sia nel privato, esenzione dal Green pass per tutti coloro che sono esclusi dalla campagna vaccinale con idonea certificazione medica;
  • nel settore pubblico e nel settore privato con effetto immediato, assenza ingiustificata per tutti i lavoratori privi di certificazione fino alla presentazione della stessa oppure fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza, con sospensione dello stipendio per tutti i giorni in questione, in entrambi i casi senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; per le imprese con meno di 15 dipendenti dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la  sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021;
  • obbligo per i datori di lavoro di verificare e pianificare le modalità di controllo del rispetto delle prescrizioni; in caso di inadempienze sono previste sanzioni da 400 a 1000 euro per i responsabili, mentre dipendenti pubblici, privati e autonomi che verranno sorpresi in un luogo di lavoro senza il Green pass rischiano una sanzione da 600 a 1500 euro. Sanzioni previste anche per i magistrati ordinari: l’accesso senza il pass è considerato illecito disciplinare ed è sanzionato in base alla normativa di riferimento;
  • tamponi a prezzo calmierato per tutti nelle farmacie che hanno aderito al protocollo d’intesa e nelle strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;
  • cambia inoltre la durata e la validità delle Certificazioni verdi per determinate casistiche specifiche: il Green Pass per le persone guarite dalla malattia sarà valido subito dopo la somministrazione della prima dose e non più dopo quindici giorni; a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del ciclo di vaccinazione completo è rilasciata, la certificazione verde Covid-19 e ha validità di dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
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