Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o dei parziali o ritardati versamenti nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, con avviso di accertamento in rettifica e d’ufficio entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Il cittadino che riceve un avviso di accertamento ha quattro possibili soluzioni:

  • pagare le somme richieste;
  • richiedere il riesame o l’annullamento in autotutela;
  • ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale;
  • presentare richiesta di accertamento con adesione.

Nel caso in cui il contribuente riconosca che tutti gli elementi che costituiscono l’accertamento siano fondati e legittimi e che la notifica sia stata eseguita correttamente, può pagare l’importo richiesto entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.

Qualora il contribuente rilevi delle inesattezze nelle contestazioni e dimostri, quindi, di essere in regola, può richiedere che il Comune corregga o annulli l’atto. L’esito dell’istanza viene comunicato dall’Amministrazione al contribuente entro 30 giorni, con i motivi della decisione assunta. La presentazione dell’istanza di autotutela non pregiudica, né sospende, la facoltà di presentare ricorso.

Il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto sopraccitato ed è soggetto al pagamento del contributo unificato ai sensi del D.L. 98/2001 convertito nella L. 111/2011.
Il ricorso deve essere notificato al Comune con una delle seguenti modalità:

  • a mezzo di ufficiale giudiziario, secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile;
  • via posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
  • tramite consegna diretta presso l’ufficio Protocollo del Comune.

Entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.

Nel caso in cui l’avviso di accertamento abbia per oggetto aree edificabili, prima dell’impugnazione dell’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale il contribuente può presentare un’istanza in carta libera formulando una proposta di accertamento per una eventuale definizione.

Termine di conclusione del procedimento: 5 anni

Responsabile del procedimento: Daniela Tubertini, tel. 051.6812941, daniela.tubertini@comunpersiceto.it

Titolare del potere sostitutivo: Alessandra Biagini, tel. 051.6812730, alessandra.biagini@comunepersiceto.it

Procedimenti correlati:
Accertamento con adesione
Contenzioso ici/imu

Ufficio di riferimento per ulteriori informazioni:
Servizio Entrate e Tributi
Telefono: 051.6812940
fax: 051 6812914
e-mail: tributi@comunepersiceto.it

Riferimenti normativi:
D.Lgs. 504/92 (ICI/IMU)
D.L. 201/11 (IMU) e ss.mm.ii.
L. 296/06
L. 147/2013
Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 126
L. 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente)
articolo 3, commi 48 e 51, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011
Decreti Legislativi 18/12/1997 n. 471, 472, 473 e ss.mm.ii.