Cosa fare quando si riceve una contravvenzione

Nel caso in cui si riceva una contravvenzione a norme del Codice della Strada, mediante contestazione in strada, avviso lasciato sul parabrezza, Pec o tramite il servizio postale, si potrà provvedere al pagamento entro i termini indicati sul verbale con una delle seguenti modalità:

  • utilizzando l’avviso di pagamento per effettuare il versamento in tutti i punti abilitati al pagamento con pagoPA (poste, tabaccherie, ecc..)
  • online, accedendo al portale Multe online del Comune di San Giovanni in Persiceto, che offre la possibilità di versare l’importo della sanzione mediante carta di credito.
  • online, accedendo al portale Multe online del Comune di San Giovanni in Persiceto, scaricare l’avviso di pagamento e versare l’importo in tutti i punti abilitati al pagamento con PagoPA (poste, tabaccherie, ecc.)

Non sono ammesse altre forme di pagamento.

Riduzione del 30 % pagando entro 5 giorni dalla notifica

In base alla Legge n. 98/2013 è prevista la possibilità di beneficiare di una riduzione del 30% sull’importo della sanzione se pagata entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale. I 5 giorni si contano a partire dalla data successiva a quella di notificazione e solo qualora il quinto giorno cada di domenica o altra festività è ammesso nel conteggio il giorno successivo.
In caso di dubbio sulla data di notificazione del verbale è possibile ottenere tale informazione consultando il portale di Poste Italiane (sezione cerca spedizioni). Il codice da inserire nell’apposito campo è il numero di Raccomandata A.G. di 11 cifre che si trova all’esterno della busta ed è facilmente individuabile sotto il codice a barre. Questa informazione resta disponibile sul portale di Poste Italiane per 60 giorni.

La riduzione si applica anche per i “preavvisi di accertamento” lasciati sul parabrezza del veicolo in mancanza del conducente del veicolo per le violazioni alle norme che regolano la sosta, a condizione che il pagamento sia effettuato entro 5 giorni dalla data di accertamento. Il preavviso è un atto informale, non dovuto, che consente il pagamento della sanzione senza aggravio delle spese di notifica. In caso di mancato pagamento il verbale viene successivamente notificato alla residenza del proprietario del veicolo.

Verbale notificato successivamente

Nel caso in cui non sia possibile contestare immediatamente la violazione, ovvero in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, il verbale viene spedito mediante raccomandata alla residenza del proprietario del veicolo. In caso di ricezione nelle mani dello stesso o di un convivente i termini di pagamento partono dal giorno successivo.

In caso di assenza del destinatario o di altro convivente viene lasciato un avviso di ritiro e nella stessa giornata viene spedita una raccomandata con invito al ritiro:

  • se l’atto viene ritirato entro gg.10 dalla data di deposito, la notifica si perfeziona al momento del ritiro;
  • dopo 10 giorni di deposito dell’atto questo viene considerato come notificato per “compiuta giacenza”;
  • se l’atto viene ritirato oltre gg.10 dalla data di deposito, la notifica si perfeziona comunque il decimo giorno dal deposito, indipendentemente dalla data dell’effettivo ritiro (l’atto rimane infatti a disposizione per 6 mesi).

Come ottenere informazioni o vedere i fotogrammi relativi al verbale ricevuto

Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonicamente all’Ufficio Verbali il martedì ed il giovedì dalle 9:00 alle 12:00, chiamando il numero 051.6878618 oppure di persona accedendo allo sportello del Comando aperto nelle giornate del mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30.

In alternativa, è possibile consultare il portale Multe online, inserendo il numero e la data del verbale oltre che il numero di targa del veicolo.

Come comunicare i dati del conducente ai fini della decurtazione dei punti dalla patente

Quando la violazione prevede la decurtazione dei punti dalla patente, nel verbale notificato è presente un invito a comunicare, entro 60 giorni dalla data di notifica, i dati dell’autore della violazione così come previsto dall’articolo 126 bis del Codice della Strada.

La comunicazione dovrà avvenire con una delle seguenti modalità:

  • di persona, presso la sede della Polizia Locale in via Cappuccini 23, nelle giornate di apertura al pubblico, il mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30
  • mediante spedizione di raccomandata A.R. da inviarsi in via Cappuccini 23 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
  • via mail all’indirizzo di posta elettronica ufficio.verbali@comunepersiceto.it
  • tramite posta elettronica certificata all’indirizzo polizialocale.persiceto@cert.cittametropolitana.bo.it

In caso di mancata comunicazione si procederà con l’accertamento e la notifica della violazione prevista, per l’omessa comunicazione, dall’articolo 126 bis comma 2 del Codice della Strada.

Come presentare ricorso

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l’interessato può proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi:

1) ricorso indirizzato al Prefetto di Bologna, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, da presentarsi direttamente al Comando di Polizia Locale, ovvero da inviarsi all’organo accertatore o al Prefetto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante posta elettronica certificata.

2) ricorso rivolto al Giudice di Pace di Bologna, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, consegnandone personalmente copia in cancelleria, oppure inviandone copia per posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Attenzione: se l’infrazione prevede la comunicazione dati del conducente, questa è obbligatoria anche quando viene presentato ricorso.

Come chiedere la rateizzazione della sanzione

Il Codice della Strada (art. 202 bis C.d.s.) prevede che in caso di condizioni economiche disagiate (reddito fino a € 10.628,16, elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi) e qualora l’importo della sanzione superi € 200,00, i soggetti tenuti al pagamento possano chiedere la ripartizione in rate mensili di importo non inferiore ad € 100,00.
La richiesta, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione e/o notificazione dell’accertamento, con una delle seguenti modalità:

La presentazione dell’istanza sospende i termini di pagamento della somma dovuta. Il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento. In tutti i casi, qualora non venga pagata la prima rata oppure non vengano pagate successivamente due rate consecutive, il richiedente decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento dell’ammontare residuo della sanzione in un’unica soluzione ed il carico non può più essere rateizzato.

Richiedere la rateazione implica la rinuncia del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

Cosa succede in caso di mancato o errato pagamento delle sanzioni

L’eventuale errato pagamento della sanzione dovuta non conclude l’iter del verbale.

In caso di mancato o insufficiente pagamento del verbale esso diviene titolo esecutivo per effetto dell’art. 203 del Codice della Strada.

Pertanto, entro il termine di prescrizione di 5 anni dalla notifica della violazione, la Polizia Locale procede alla riscossione coattiva delle somme dovute, mediante formazione del ruolo e successiva notifica di cartella esattoriale, tramite Agenzia Entrate e Riscossione con l’applicazione di interessi legali e maggiorazioni previsti dall’articolo 27 della Legge 689/81.

 

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