I cittadini e le organizzazioni richiamate nell’articolo 44, comma 1, dello Statuto comunale* nonché coloro che vi abbiano interesse possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

Modalità di presentazione delle domande
Il diritto di petizione viene esercitato previa presentazione di un documento contenente l’oggetto specifico della richiesta, ben precisato in ogni particolare. Il documento è presentato in carta libera, sottoscritto da almeno 100 residenti nel territorio comunale o dal rappresentante legale di almeno una delle organizzazioni richiamate dall’art. 44, comma 1, dello Statuto.

Esame delle petizioni
Entro 30 giorni dalla data di assunzione al protocollo, la commissione consiliare competente decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni, sentite le parti interessate. Il Consiglio comunale decide, con apposita deliberazione, in merito alla petizione entro il termine di 30 giorni successivi all’adozione del verbale della Commissione consiliare.

Riferimenti normativi

  • Articolo 46 dello Statuto comunale (Diritto di petizione).
  • Articolo 74 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari (Diritto di petizione)

Tempo di trasmissione al protocollo: 1 giorno

* Art. 44 dello Statuto comunale
1. Il Comune sostiene e valorizza gli enti e le libere forme associative che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale e civile, di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico, quale espressione dei principi di solidarietà partecipazione e pluralismo, anche al fine di favorire lo sviluppo democratico della comunità e la formazione dei cittadini, garantendo libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento.