Il tesserino regionale per l’esercizio venatorio è uno dei documenti obbligatori per praticare la caccia. In esso sono contenuti i dati anagrafici del cacciatore, numero e data di rilascio della licenza di porto di fucile, l’opzione sulla forma di caccia prescelta, gli Ambiti Territoriali di Caccia di appartenenza, il tipo di fucile.

Sul tesserino devono essere annotate dal cacciatore le informazioni relative alle giornate di caccia effettuate come indicato dalle norme generali riportate nelle prime pagine dello stesso.

Il rilascio del tesserino può essere richiesto esclusivamente al Comune di residenza del cacciatore nel periodo stabilito di anno in anno con delibera della Giunta regionale dell’Emilia Romagna e con delibera della Giunta provinciale.
Gli interessati devono presentare apposita autodichiarazione da cui risulti:

  • il possesso della licenza di porto di fucile con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e la data di rilascio;
  • di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1, della legge 157/92;
  • di aver provveduto al versamento delle quote assicurative;
  • di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta indicando la scelta effettuata (tranne nel caso in cui la caccia sia svolta esclusivamente in azienda venatoria).

Se l’esercizio della caccia è svolto in Atc/Ca l’interessato deve inoltre dichiarare:

  • di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna Tasse Concessioni regionali e altri Tributi, con causale: “Abilitazione esercizio venatorio stagione aaaa/aaaa” (es. 2015/2016); N.B. la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza di porto di fucile);
  • gli Atc/Ca ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria in corso;
  • di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli Atc/Ca.

Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.

N.B. Il tesserino deve essere restituito al Comune di residenza al termine dell’esercizio dell’attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria successiva a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento all’autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri. Sono accettati e registrati tesserini o denunce di smarrimento anche oltre tale data ma il cacciatore incorre in sanzioni.

Rilascio duplicati
Può essere rilasciato un duplicato del tesserino solo in caso di smarrimento, purché il titolare dimostri di aver provveduto alla relativa denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri, e in caso di deterioramento, con riconsegna del vecchio tesserino.

Variazioni sul tesserino
In caso di integrazioni di Atc o di modifica di licenza di caccia o di altri dati, il cacciatore deve recarsi al Comune di residenza per apportare le opportune modifiche.

Tesserino aggiuntivo
In caso di completamento del tesserino da parte del cacciatore prima della fine della stagione venatoria viene rilasciato un tesserino aggiuntivo quando nel tesserino originale rimangono da compilare al massimo 2 facciate per caccia vagante/appostamento o al massimo 1 facciata per caccia di selezione. Se le facciate vuote sono in numero maggiore il cacciatore non può ritirare il tesserino aggiuntivo.
Durante l’attività venatoria il cacciatore deve portare con sé entrambi i tesserini (originale e aggiuntivo).
Entrambi devono essere restituiti al termine della stagione venatoria e comunque non oltre il 31 marzo.

Cittadini stranieri o italiani residenti all’estero
I cittadini stranieri o italiani residenti all’estero possono ritirare il tesserino presso gli uffici della Provincia, previa presentazione della documentazione necessaria per l’esercizio venatorio nel paese di provenienza e a norma del DM 5 giugno 1978. Info: tel. 051.6598479.

Termine di conclusione del procedimento: immediato

Responsabile del procedimento: Moira Landi, tel. 051.6812750, moira.landi@comunepersiceto.it

Titolare del potere sostitutivo: Andrea Belletti, tel. 051.6812720, andrea.belletti@comunepersiceto.it

Documenti e dati necessari:

  • licenza di porto di fucile
  • autodichiarazione ai sensi del Dpr 445/2000 (scarica il modulo in fondo alla pagina)
  • nel caso di variazioni relative ad integrazioni di Atc extraregionali oppure per la caccia in zona di pre-parco il cacciatore deve esibire la relativa documentazione oppure presentare autodichiarazione


Ufficio di riferimento per ulteriori informazioni
:
Urp, n. verde 800.069678, urp@comunepersiceto.it
Portale della Provincia di Bologna – Informazioni “Per andare a caccia”

Riferimenti normativi:
legge n. 157 del 11/02/1992
legge regionale n. 8 del 15/02/1994